Svitto La pena del falso dentista va rivista, giustizia troppo lenta

aula, ats

18.2.2022 - 14:18

La giustizia del canton Svitto, in seguito a grave violazione del principio di celerità, deve rivedere la pena inflitta dopo undici anni e mezzo di procedimento a un odontotecnico che eseguiva operazioni riservate ai dentisti. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF) accogliendo parzialmente un ricorso dell'imputato.

Nell'immagine d'illustrazione un particolare del manichino che viene usato dai dentisti per esercitarsi.
Nell'immagine d'illustrazione un particolare del manichino che viene usato dai dentisti per esercitarsi.
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Keystone-SDA, aula, ats

Nell'atto d'accusa depositato nel dicembre del 2010, il tecnico era accusato di aver eseguito circa 2300 interventi dentari e dispensato farmaci sottoposti a prescrizione in 66 casi, il tutto a partire dal gennaio del 2008.

La metà dei casi in questione sono poi stati abbandonati a causa della prescrizione. Il dossier era arrivato al TF per la prima volta nel 2014. In seguito era stata commissionata un'ulteriore perizia e il Tribunale cantonale aveva emesso una nuova sentenza nel giugno 2020.

Condannato a una multa di 20'000 franchi, l'accusato si è rivolto ancora una volta alla corte suprema con sede a Losanna. Invocando la lunghezza del procedimento, egli ha chiesto al TF che la giustizia ponesse fine al caso e di rinunciasse a qualsiasi condanna. In subordine, ha contestato la valutazione della perizia da parte dei giudici.

Caso non complesso, violato il principio di celerità

Con una sentenza pubblicata oggi, la Corte di diritto penale constata che il principio di celerità è stato gravemente violato dalla giustizia svittese. Per esempio, il Tribunale cantonale ha impiegato 21 mesi per emettere la prima sentenza in appello. Poi sono passati altri 39 mesi tra la cassazione del TF e la nuova sentenza di primo grado. Infine, il Tribunale cantonale ha lasciato trascorrere altri 27 mesi per pronunciare una nuova sentenza.

I giudici federali hanno considerato che il caso non era particolarmente complesso. Inoltre i colleghi cantonali non hanno esaminato i fatti uno per uno, ma si sono basati sulle conclusioni degli esperti per determinare quali atti rientravano nella competenza dell'imputato o di un medico dentista.

Secondo il TF la lentezza del procedimento non giustifica comunque una rinuncia all'azione penale o un'esenzione dalla pena, come preteso il ricorrente. Per la corte suprema i fatti in questione sono gravi in quanto avrebbero potuto mettere in pericolo la salute dei pazienti. Il caso è quindi rinviato di nuovo alla giustizia di Svitto affinché tenga conto dell'incertezza vissuta dall'imputato durante un decennio e riduca la sanzione.

(sentenza 6B_834/2020 del 3 febbraio 2022)