Italia-Svizzera Nuovo accordo sulla tassazione dei frontalieri, cosa cambia?

cp, ats

23.12.2020 - 16:15

Immagine d'illustrazione. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione.
Immagine d'illustrazione. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione.
Ti-Press / archivio

Dopo anni di discussioni, polemiche e rinvii, il nuovo accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei frontalieri è stato firmato oggi a Roma. Ecco cosa cambierà se i parlamenti dei due Paesi lo ratificheranno.

La nuova intesa – alla cui negoziazione hanno partecipato anche le autorità ticinesi, vallesane e grigionesi nonché le organizzazioni sindacali e l'Associazione dei comuni italiani di frontiera – si applicherà solo ai «nuovi frontalieri», ossia coloro che giungeranno in Ticino per lavorare a partire dal momento dell'entrata in vigore dell'accordo dopo la ratifica dei rispettivi parlamenti.

L'accordo potrebbe entrare in vigore, come detto in conferenza stampa a Bellinzona, nel 2023 a seconda dei tempi di ratifica sia in Svizzera che in Italia.

Riesame ogni 5 anni

L'intesa, precisa una nota odierna della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, sarà sottoposta a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

Parafato cinque anni fa, l'accordo è stato in parte affinato vista l'impossibilità di firmare il testo così come uscito dalle prime trattative (forti resistenze erano state espresse in particolare dai Comuni italiani di confine e dai sindacati, n.d.r)

I principali cambiamenti

Rispetto al regime odierno di imposta alla fonte, in futuro l'imposta che la Svizzera applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all'80%, contro il 70% previsto inizialmente nel progetto di accordo parafato nel 2015.

I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo saranno considerati come «nuovi frontalieri».

Regime transitorio

Stando all'intesa tra Roma e Berna, coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo saranno considerati «attuali frontalieri».

Costoro continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente nella Confederazione. La Svizzera verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40% dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.

Nuovo frontaliere e clausola antiabuso

Sempre secondo l'accordo, in futuro il «lavoratore frontaliere» includerà coloro che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Tale nuova definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall'entrata in vigore dell'accordo.

Il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di «attuale frontaliere».

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