Svizzera Andrà indicato se un alimento deriva da animali sottoposti a interventi dolorosi

SDA

28.5.2025 - 10:33

Alcune pratiche dolorose, come l'alimentazione forzata utilizzata per produrre foie gras, andranno riportate esplicitamente. (Immagine d'archivio).
Alcune pratiche dolorose, come l'alimentazione forzata utilizzata per produrre foie gras, andranno riportate esplicitamente. (Immagine d'archivio).
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Gli alimenti dovranno in futuro riportare la provenienza da animali sottoposti a interventi dolorosi senza ricorso ad anestesia. Un esempio in questo senso è il foie gras. Il Consiglio federale ha adottato oggi le modifiche alla pertinente ordinanza.

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Al momento dell'acquisto di derrate come carne, latte o uova, i consumatori avranno quindi accesso a informazioni supplementari sul metodo di produzione, si legge in un comunicato governativo odierno. Andranno indicate tutte le procedure dolorose, come la castrazione, la decornazione o, appunto, l'alimentazione forzata di oche e anatre per la produzione di foie gras e carne.

A questo proposito, l'Esecutivo ha sottolineato che la cosiddetta alimentazione forzata è vietata in Svizzera da oltre 40 anni, ma è consentita all'estero.

Lo scopo del Consiglio federale è quello di rafforzare la trasparenza nei confronti dei consumatori e permette loro di compiere scelte di acquisto più consapevoli e informate. All'atto pratico sono state modificate l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) e quella concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). Le novità entrano in vigore dal prossimo primo luglio, con un periodo di transizione di due anni.

Fra gli altri interventi soggetti a caratterizzazione vi sono l'accorciamento della coda e la resezione dei denti per i suini, il taglio del becco senza anestesia per il pollame (da indicare anche sulle uova) e le cosce di rana ottenute senza stordimento dell'animale.

L'obbligo di dichiarazione si applica a tutti gli esercizi commerciali che offrono gli alimenti in questione.

Sempre dal primo luglio, l'Esecutivo vieta anche l'importazione di pellicce e articoli di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Anche in questo caso è previsto un periodo transitorio di due anni.