Covid-19Prorogate e ripristinate le misure per indennità di lavoro ridotto
mp, ats
18.12.2020 - 15:27
A causa della situazione epidemiologica tesa e delle ulteriori restrizioni imposte alle attività economiche, il Consiglio federale ha deciso oggi di prorogare nuovamente, fino al 31 marzo 2021, le misure in materia di indennità per lavoro ridotto (ILR). Le relative modifiche dell'ordinanza COVID-19 entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.
In seguito all'impennata dei casi di COVID-19 nell'autunno 2020, la Confederazione e i Cantoni hanno adottato determinate misure, che si ripercuotono direttamente e indirettamente sull'economia e sul mercato del lavoro. Il numero delle aziende che ricorrono al lavoro ridotto è quindi salito, spiega il Consiglio federale.
Poiché ci si aspetta che questa tendenza proseguirà, si intende continuare ad applicare la procedura sommaria per alleviare le aziende e le casse di disoccupazione. Queste ultime potranno così decidere più rapidamente riguardo alle domande di ILR presentate dalle aziende.
Tale decisione comporta anche la proroga della durata di validità di due disposizioni dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI): le ore in esubero accumulate al di fuori dei periodi di lavoro ridotto continueranno temporaneamente a non dover essere dedotte dalla perdita di lavoro e il reddito conseguito con un'occupazione provvisoria continuerà a non essere computato nel calcolo della perdita di guadagno per l'ILR, indica una nota governativa odierna.
In questo modo si contribuisce inoltre a garantire la liquidità delle aziende. Il Governo ha deciso le modifiche dell'ordinanza COVID-19 dopo aver consultato il Parlamento, le parti sociali e i Cantoni.
Altri adeguamenti in consultazione
Attualmente sono inoltre in consultazione altri adeguamenti dell'ordinanza, introdotti in relazione alla modifica della legge COVID-19 approvata di recente dal Parlamento.
Questi prevedono l'abolizione del periodo di attesa, la non computazione dei periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all'85% dell'orario normale di lavoro dell'azienda nonché l'estensione del diritto all'ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e agli apprendisti, precisa ancora il comunicato.
Il Consiglio federale si pronuncerà formalmente sull'attuazione di queste misure il 20 gennaio 2021. La loro entrata in vigore non verrà tuttavia differita.
Articolo aggiuntivo
Infine, l'esecutivo ricorda come oggi nelle votazioni finali della sessione invernale il Parlamento abbia approvato un articolo aggiuntivo nella legge COVID-19. Quest'ultimo stabilisce che in caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3'470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100% della perdita di guadagno.
Per i redditi tra 3'470 e 4'340 franchi, l'ILR ammonterà a 3'470 franchi in caso di perdita di guadagno totale, mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente.
L'attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro stipendio calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa.
A partire da 4'340 franchi si applicherà il tasso d'indennità consueto dell’80%. Questa disposizione è direttamente applicabile ed è valida con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021. La SECO emanerà delle direttive al riguardo, conclude la nota governativa.