SessioneEnergie rinnovabili in Svizzera, prime decisioni
fc, ats
1.6.2023 - 18:13
Limitazione dei deflussi minimi e obbligo di installazione di pannelli solari solo sui nuovi edifici più grandi. Sono le prime decisioni prese giovedì dagli Stati in merito alla nuova Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.
Keystone-SDA, fc, ats
01.06.2023, 18:13
01.06.2023, 22:29
SDA
Giovedì durante le discussioni alla Camera dei cantoni, a tenere banco è stata proprio la questione dei deflussi minimi. Il Nazionale aveva deciso una loro sospensione fino al 31 dicembre 2035 in caso di approvazione di concessioni per centrali idroelettriche e di ampliamento o rinnovo delle stesse.
Gli Stati, che in prima lettura volevano mantenere le disposizioni attuali, hanno approvato con un sol voto di scarto (quello decisivo della presidente della Camera) una proposta di compromesso, che lascia un certo margine di manovra al Consiglio federale. Sarebbe così possibile, in taluni casi, continuare ad applicare le disposizioni sui deflussi residuali previsti dalla vecchia legge.
Gli Stati si sono poi espressi sulle condizioni quadro relative ai nuovi impianti idroelettrici, fotovoltaici ed eolici. I «senatori» hanno seguito il Nazionale decidendo che queste installazioni non potranno, come finora, essere realizzate nei biotopi d'importanza nazionale e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo.
Alcune eccezioni
A questa regola le due Camere hanno introdotto una eccezione: tali impianti potranno essere realizzati in talune zone golenali proglaciali e pianure alluvionali alpine.
I «senatori», con 25 voti a 17, hanno poi aggiunto un'ulteriore eccezione: nuovi impianti idroelettrici potranno essere costruiti anche quando il corso d'acqua situato a valle attraversa aree protette, se il torrente sottostà al regime del deflusso minimo.
Fra le altre decisioni prese finora, spicca la bocciatura dell'obbligo, deciso dal Nazionale, di installare pannelli solari per tutte le nuove costruzioni e i grandi progetti di ristrutturazione e di rinnovamento. Per gli Stati l'obbligo deve valere solo per i grandi nuovi immobili, ossia quelli che hanno una superficie al suolo superiore a 300 metri quadrati.