Intrighi al TPFRespinta definitivamente la denuncia della giudice Blum
pl, ats
29.12.2020 - 15:47
È stata definitivamente archiviata la denuncia per calunnia inoltrata dalla giudice del Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona, Andrea Blum, contro i tre membri della Commissione amministrativa del Tribunale federale (TF).
Con una decisione inappellabile pubblicata oggi in forma di ordinanza, la Corte dei reclami penali del TPF ha messo fine alla vertenza, respingendo il ricorso della giudice contro la decisione di non luogo a procedere pronunciata a suo tempo.
Nella denuncia, la giudice del TPF accusava di diffamazione il presidente del Tribunale federale (TF) Ulrich Meyer, come pure la vicepresidente Martha Niquille e il giudice federale Yves Donzallaz.
Nel loro rapporto relativo alla «procedura di vigilanza sugli avvenimenti al Tribunale penale federale» (tuttora consultabile sul sito del TF) i tre membri della Commissione amministrativa del Tribunale federale – tutti in carica ancora fino alla fine dell'anno – avrebbero rimproverato a Blum di aver violato il segreto d'ufficio.
La Commissione amministrativa ha redatto il rapporto sulla base di speculazioni e accuse relative a presunte scorrettezze emerse all'interno del TPF di Bellinzona. Il rapporto ha confutato gran parte delle voci secondo le quali nel tribunale di Bellinzona ci sarebbero stati casi di sessismo, abusi in materia di rimborsi spese, relazioni amorose inopportune, come pure casi di mobbing contro ticinesi.
Il rapporto menziona per nome – assieme ad altri – la giudice Andrea Blum. Nel capoverso 81 del rapporto si può ad esempio leggere che «la giudice penale federale Blum quale vicepresidente della Corte d'appello ha portato i problemi interni irrisolti (...) direttamente in parlamento, tramite il consigliere nazionale Pirmin Schwander, con cui ha un rapporto di fiducia».
Dopo spiegazioni tecniche sulle varie responsabilità, il rapporto arriva alla conclusione che «adire direttamente parlamentari o membri delle commissioni con la trasmissioni di informazioni e documenti provenienti dal Tribunale tramite singoli giudici lede il segreto d'ufficio».
Stando al rapporto, il presidente è il solo autorizzato a rappresentare il Tribunale penale federale davanti al parlamento, «cosa che (...) è stata fatta presente alla giudice penale federale Blum in maniera inequivocabile e critica dall'allora presidente Tito Ponti».
Secondo Blum, un lettore medio interpreta questi passaggi come un'accusa di violazione del segreto d'ufficio. Così come avrebbero del resto fatto anche diversi giornalisti nel riportare la notizia e la stessa Commissione della gestione delle Camere federali.
In base alla decisione pubblicata oggi, Blum rimproverava al procuratore straordinario Ulrich Weder di non aver approfondito in quale modo un destinatario imparziale avrebbe interpretato i passaggi contestati.
Il procuratore straordinario è in effetti giunto alla conclusione che il rapporto della Commissione non accusa Blum di violazione del segreto d'ufficio. La comunicazione diretta a singoli parlamentari avrebbe avuto un carattere penalmente rilevante, ma non ciò che Blum ha testimoniato davanti alla Sottocommissione delle finanze.
La Corte dei reclami interpreta i passaggi controversi allo stesso modo del procuratore Weder. Ammette tuttavia che i passaggi sono «infelicemente strutturati» e che, con una lettura affrettata, potrebbero portare a conclusioni sbagliate.
Anche la frase sul chiarimento fatto a Blum dal presidente Ponti potrebbe essere fraintesa. E, a seconda di come viene letta, potrebbe far pensare che Blum è stata diffidata a non violare il segreto d'ufficio.
«Una simile diffida non è tuttavia richiesta a una giudice d'appello nei casi penali», scrive a questo proposito la Corte dei reclami, ribadendo come il rapporto della procedura di vigilanza non accusa Blum di aver violato segreto d'ufficio. La stessa Commissione lo aveva del resto spiegato in due lettere successive.