Pandemia Covid: effetti collaterali gravi, possibile chiedere risarcimento

cc, ats

18.1.2021 - 14:51

In caso di gravi ripercussioni del vaccino sulla salute, è possibile ottenere un indennizzo.
In caso di gravi ripercussioni del vaccino sulla salute, è possibile ottenere un indennizzo.
Keystone

Benché finora effetti secondari severi imputabili ai vaccini contro il coronavirus siano assai rari, in caso di problemi il produttore, la persona che vaccina, l'ospedale o, a titolo sussidiario, la Confederazione, possono essere tenuti per responsabili.

Lo ricorda in un opuscolo pubblicato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), secondo cui anche per i preparati anticovid valgono le disposizioni in vigore.

Per danno grave non s'intendono gli effetti secondari abituali (febbre leggera, mal di testa, dolori muscolari, rigonfiamento e indurimento della parte del corpo vaccinata, arrossamenti), bensì conseguenze a più lungo termine che pregiudicano la salute o si ripercuotono negativamente sul piano economico, come un'incapacità provvisoria o duratura della capacità lavorativa.

Il fabbricante risponde del danno qualora il prodotto sia difettoso, per esempio se il problema è addebitabile alla concezione del preparato o alla produzione, e se il vaccino è stato somministrato come previsto.

Il medico o il farmacista che amministra il vaccino è tenuto ad informare il paziente della natura e dei rischi del prodotto nel caso del Covid-19, come per tutte le altre vaccinazioni, affinché la persona interessata possa dare un consenso informato.

Le informazioni riguardano i rischi frequenti e rari, nella misura in cui sono noti e possano avere conseguenze severe. L'UFSP precisa tuttavia che non tutti i rischi sono al momento conosciuti, per esempio i danni a lungo termine.

Il dovere di diligenza riguarda ugualmente l'amministrazione corretta del vaccino. È solo quando questo dovere non viene rispettato e la altre condizioni di responsabilità sono adempiute che il centro di vaccinazione o la persona che ha somministrato il vaccino possono essere tenuti per responsabili.

È solo quando la vaccinazione viene ordinata o raccomandata dalle autorità che si applica un sistema di indennizzo speciale, se né il fabbricante o la persona che ha somministrato il preparato sono responsabili, e se i danni non sono assunti dalle assicurazioni sociali o private. Si parla in questo caso di «responsabilità sussidiaria». La Confederazione può così accordare singolarmente un indennizzo o riparazione morale fino a un massimo di 70 mila franchi.

Il fatto che l'UFSP elabori e pubblichi raccomandazioni di vaccinazione non giustifica una qualsivoglia responsabilità da parte sua. I medici non sono tenuti a rispettare le direttive e le raccomandazioni. La decisione di eseguire la vaccinazione è sempre della persona interessata e di chi amministra la dose.

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