Dopo il Pandoro-gateIl processo finisce, ma le conseguenze per Chiara Ferragni no: ecco cosa può succedere
fon
15.1.2026
Caso Ferragni, il tribunale chiude ma il dibattito resta aperto.
Imago
La chiusura del procedimento penale su Chiara Ferragni non mette fine al caso: archiviata l'accusa, resta aperta la questione dei danni d'immagine ed economici dopo mesi di esposizione mediatica.
La pronuncia del Tribunale di Milano che ha portato al proscioglimento di Chiara Ferragni nel procedimento legato al Pandoro «Pink Christmas» e alle uova di Pasqua mette fine al capitolo penale della vicenda. Ma non chiude tutte le questioni.
Anzi, apre un interrogativo centrale: dopo mesi di esposizione mediatica e conseguenze sul piano dell’immagine, esistono i presupposti per chiedere un risarcimento per i danni subiti? E, soprattutto, contro chi?
Cosa ha stabilito davvero il giudice
Con una decisione pronunciata nell'ambito del rito abbreviato, il giudice IlioMannucci Pacini della terza sezione penale del Tribunale di Milano ha escluso l'aggravante della minorata difesa dei consumatori online.
Questo passaggio tecnico ha avuto un effetto determinante: il reato contestato è stato riqualificato da truffa aggravata a truffa semplice, rendendolo procedibile solo a querela.
Poiché la querela presentata dal Codacons era stata nel frattempo ritirata in seguito a un accordo risarcitorio, il reato è stato dichiarato estinto. Nessuna condanna, nessuna responsabilità penale accertata. Lo stesso esito ha riguardato anche i coimputati Fabio Damato e Francesco Cannillo.
Proscioglimento non significa assoluzione piena
Dal punto di vista giuridico, come riferito fra gli altri da «Leggo», il proscioglimento non equivale a una formula assolutoria piena come «perché il fatto non sussiste».
Ma resta un dato chiave: in sede penale non è stata accertata alcuna colpevolezza. Ed è proprio su questo equilibrio che si innesta l'eventuale riflessione su un'azione civile.
Non ci sono invece margini per chiamare in causa lo Stato. Ferragni non ha mai subito misure cautelari né limitazioni della libertà personale, quindi non può invocare l'ingiusta detenzione. Allo stesso modo, non si configura un errore giudiziario, che presuppone una condanna definitiva successivamente ribaltata.
L'essere stata indagata e processata, anche se con un impatto mediatico rilevante, non genera automaticamente un diritto al risarcimento.
Calunnia? Ipotesi poco percorribile
Sempre stando alla stessa testata anche la strada della calunnia appare difficilmente praticabile. L'indagine non è nata da una denuncia consapevolmente falsa, ma da valutazioni della procura su presunti messaggi promozionali ritenuti ingannevoli.
La successiva riqualificazione del reato non cancella il fatto che, in origine, vi fosse un contesto giudicato meritevole di approfondimento.
Il vero fronte: il danno reputazionale
Il terreno più concreto resta quello del danno all'immagine. Per mesi, una parte della narrazione pubblica ha presentato l'influencer come colpevole prima ancora dell'esito processuale, parlando di truffa e di beneficenza simulata come se fossero fatti già accertati.
In questi casi, il diritto civile italiano consente di agire contro chi ha oltrepassato i limiti del diritto di cronaca, trasformando l'informazione in una sorta di condanna anticipata.
La notorietà, però, non basta. Per ottenere un risarcimento, Ferragni dovrebbe dimostrare conseguenze economiche concrete: contratti sfumati, collaborazioni interrotte, oppure una perdita quantificabile del valore del proprio brand.
Fondamentale sarebbe anche provare il nesso diretto tra quei danni e una comunicazione mediatica scorretta o eccedente.
Una partita ancora aperta
In conclusione, sempre secondo «Leggo», la decisione del Tribunale di Milano non consegna automaticamente un risarcimento, ma restituisce a Ferragni una base giuridica per rimettere in discussione il racconto di colpevolezza che ha accompagnato il caso.
Il processo penale si è chiuso senza condanna. Quello sull'immagine, invece, resta potenzialmente aperto e potrebbe spostarsi davanti a un giudice civile, chiamato a stabilire se l’esposizione mediatica abbia superato il confine tra cronaca e danno.