Giustizia È possibile dare in affitto l'abitazione ottenuta con il secondo pilastro

aula, ats

29.7.2021 - 15:07

Dopo aver occupato per anni un appartamento acquisito grazie al ritiro anticipato di parte del secondo pilastro è possibile darlo in affitto. Lo ha stabilito il Tribunale federale respingendo il ricorso di una cassa pensioni che chiedeva il rimborso del finanziamento.
Dopo aver occupato per anni un appartamento acquisito grazie al ritiro anticipato di parte del secondo pilastro è possibile darlo in affitto. Lo ha stabilito il Tribunale federale respingendo il ricorso di una cassa pensioni che chiedeva il rimborso del finanziamento.
Keystone

Dopo aver occupato per anni un appartamento acquisito grazie al ritiro anticipato di parte del secondo pilastro è possibile darlo in affitto. Lo ha stabilito il Tribunale federale respingendo il ricorso di una cassa pensioni che chiedeva il rimborso del finanziamento.

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Secondo la legge sulla previdenza professionale (LPP) «il rimborso del prelievo anticipato è obbligatorio, qualora la proprietà dell'abitazione sia alienata» oppure in caso di «conferimento di diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione sulla proprietà dell'abitazione».

In una sentenza pubblicata oggi, la Corte suprema nota che l'interpretazione della LPP non permette di affermare che una locazione sarebbe equivalente a una vendita.

Inoltre in questo caso la persona assicurata con la previdenza professionale ha vissuto nell'appartamento per tredici anni e ha quindi ottenuto a buon diritto un anticipo della sua pensione.

Gli altri motivi

Il prelievo anticipato di parte degli averi di cassa pensione sarebbe stato contrario ai fini della previdenza professionale se fosse stato fatto fin dall'inizio a fini d'investimento, sottolineano i giudici dell'alta corte federale con sede a Losanna.

In considerazione dello scopo di questo regolamento si deve quindi garantire che i fondi investiti nell'appartamento siano utilizzati per scopi pensionistici.

Affittando il suo appartamento a tempo indeterminato con un termine di preavviso di tre mesi, la persona assicurata ha mantenuto il controllo della sua proprietà e si è riservata il diritto di rioccuparla entro un termine ragionevole, precisa il TF.

Il caso specifico

Il caso riguardava una cassa pensioni che, nel 2003, aveva versato 60'000 franchi alla sua assicurata per permetterle di acquistare un appartamento di quattro locali e mezzo.

La donna ha vissuto nell'appartamento fino al 2016, quando si è trasferita col suo compagno e lo ha affittato. La cassa pensioni ha allora chiesto la restituzione dei 60'000 franchi ritenendo che la condizione di necessità non fosse più soddisfatta.

Nel 2020, il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto la richiesta. E ora il TF ha dato ragione a questa istanza.

(Sentenza 9C_293/2020 del 1 luglio 2021)