La norma polacca sul trasferimento dei giudici viola le leggi. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue.
16.11.2021, 11:06
16.11.2021, 11:35
SDA
«Il diritto dell'Unione osta al regime in vigore in Polonia che consente al Ministro della Giustizia di distaccare i giudici presso organi giurisdizionali penali superiori, distacco al quale tale Ministro, che è al contempo procuratore generale, può porre fine in qualsiasi momento senza motivazione». È questa la pronuncia della Corte di Giustizia Ue sulla legge polacca.
«Il requisito dell'indipendenza dei giudici impone che le norme relative a un tale distacco presentino le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie», spiega la Corte.
Con la sua sentenza, pronunciata dalla Grande Sezione, la Corte dichiara che il diritto europeo nonché la direttiva 2016/343 4 «ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall'altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest'ultimo.»
I giudici della Corte sottolineano che, sebbene il fatto che il Ministro della Giustizia può distaccare i giudici solo con il loro consenso costituisca una garanzia procedurale importante, esistono tuttavia una serie di elementi che consentono a tale Ministro di influenzare tali giudici, e possono far sorgere dubbi circa la loro indipendenza. La Corte stabilisce anzitutto che, al fine di evitare l'arbitrio e il rischio di manipolazione, le decisioni relativa al distacco di un giudice e quella che vi pone fine devono essere adottate sulla base di criteri noti in anticipo ed essere debitamente motivate. Inoltre, poiché la revoca del distacco di un giudice senza il suo consenso può comportare per quest'ultimo effetti analoghi a quelli di una sanzione disciplinare, una misura del genere dovrebbe poter essere impugnata in sede giurisdizionale, seguendo una procedura che garantisca pienamente i diritti della difesa.
Per di più, rilevando che il Ministro della Giustizia polacco ricopre altresì la posizione di procuratore generale, la Corte constata che esso dispone in tal modo di un potere tanto sul procuratore ordinario quanto sui giudici distaccati, il che può far sorgere dubbi legittimi in capo ai singoli circa l'imparzialità di detti giudici distaccati.