Violenza sessuale Per la commissione: «Soltanto sì significa sì»

mh, ats

21.10.2022 - 17:12

Violenze sessuali, commissione favorevole al principio del consenso
Violenze sessuali, commissione favorevole al principio del consenso
KEYSTONE

Commette un'aggressione sessuale, chi compie atti sessuali su una persona «senza il suo consenso».

mh, ats

Al contrario del Consiglio degli Stati, la Commissione degli affari giuridici del Nazionale (Cag-N) è favorevole, con 15 voti a 10, all'inserimento della soluzione del principio «soltanto sì significa sì» nel diritto penale.

Attualmente solo la penetrazione non consensuale di una donna da parte di un uomo è considerata stupro. Inoltre, la vittima deve aver mostrato una certa resistenza. Ritenendo la norma troppo limitante, la Commissione degli affari giuridici degli Stati ha presentato una proposta di revisione del diritto penale.

Nel corso della sessione estiva, i «senatori» non si sono però spinti fino a seguire le richieste della sinistra e delle associazioni femministe. Hanno preferito l'idea secondo cui si rende colpevole chi compie simili atti «contro la volontà» di una persona, in pratica seguendo il principio del «no significa no».

L'accento sul colpevole e non sulla vittima

In una nota diffusa oggi, venerdì, dai servizi del parlamento, la Cag-N rileva che l'elemento centrale del diritto in materia sessuale deve poggiare sul principio del consenso e auspica che nelle indagini relative a reati sessuali le autorità di perseguimento penale pongano sempre più l'accento sul comportamento del (presunto) colpevole e non su quello della (presunta) vittima.

Una minoranza mette in guardia contro un diritto sessuale a carattere simbolico, temendo che con la soluzione del consenso si inneschi un'inversione dell'onere della prova. Essa non esclude che le modifiche comporteranno aspettative eccessive delle vittime di reati sessuali, alle quali non potrà essere risparmiata la collaborazione nell'ambito di un procedimento penale.

La Cag-N prende inoltre atto con soddisfazione che, parallelamente ai lavori di revisione nel diritto penale materiale, la responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Karin Keller-Sutter abbia avviato un progetto con i Cantoni che, oltre a chiarire la situazione riguardante i dati, si prefigge di migliorare la consulenza e l'accompagnamento delle vittime di reati sessuali.

Stralciata l'idea della pena detentiva minima di due anni

Nella sua seduta odierna, la Cag-N si è occupata anche del quadro sanzionatorio nel diritto penale in materia sessuale. Ha respinto, con diverse quote di voti, la proposta di stralciare per tutti i reati sessuali la pena pecuniaria o di introdurre per alcuni reati pene detentive o pene minime più elevate. Con 13 voti a 11 e 1 astensione propone lo stralcio della pena pecuniaria per la sola fattispecie della violenza carnale.

Non ha inoltre approvato – con 15 voti a 8 – la decisione degli Stati di prevedere, riguardo alla forma qualificata della violenza carnale, una pena minima di «più di due anni», ciò che escluderebbe quindi sempre anche la pena detentiva con la condizionale. Come previsto nel disegno originale, la Cag-N propone per questi reati una pena detentiva minima di un anno.

La Commissione ha infine approfittato di questo progetto per proporre alla sua Camera – 16 voti a 10 – una modifica dei termini di prescrizione per i reati a sfondo sessuale commessi su fanciulli, portando il limite di imprescrittibilità da 12 a 16 anni.

Dopo aver preso conoscenza di un rapporto in materia, la Commissione deciderà se nel diritto penale in materia sessuale dovranno essere inserite anche fattispecie relative a «revenge porn» e «cybergrooming». Il progetto potrebbe quindi essere trattato nella prossima sessione invernale in Consiglio nazionale.