Giustizia TF: multa definitiva per attivista Anni Lanz

ATS

7.8.2020 - 12:03

Il Tribunale federale ha confermato la multa inflitta all'attivista per la difesa dei rifugiati Anni Lanz per violazione della legge sugli stranieri: la 74enne basilese ha agito illegalmente ignorando una procedura di espulsione.
Il Tribunale federale ha confermato la multa inflitta all'attivista per la difesa dei rifugiati Anni Lanz per violazione della legge sugli stranieri: la 74enne basilese ha agito illegalmente ignorando una procedura di espulsione.
Source: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Il Tribunale federale (TF) ha confermato la multa inflitta all'attivista per la difesa dei rifugiati Anni Lanz per violazione della legge sugli stranieri.

Per la corte suprema la 74enne basilese ha agito illegalmente ignorando una procedura di espulsione e non poteva invocare lo stato di emergenza.

Nel febbraio 2018, la ex segretaria generale dell'associazione «Solidarité sans frontières» aveva tentato di portare in Svizzera un richiedente asilo afgano che era stato espulso in Italia. Erano però stati fermati dalla polizia al posto di frontiera di Gondo (VS).

Il Tribunale distrettuale di Briga prima e quello cantonale vallesano poi l'avevano condannata a una multa di 800 franchi e spese processuali di 1400 franchi per aver favorito il passaggio illegale di stranieri in territorio svizzero. La donna aveva chiesto l'assoluzione.

Nella sentenza pubblicata oggi, il TF respinge la richiesta, ritenendo che Anni Lanz ha ignorato una procedura di espulsione conclusa in modo conforme ai regolamenti.

I giudici supremi con sede a Losanna sottolineano inoltre che lo stato di salute del richiedente asilo non era così grave da rientrare nell'ambito del divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, malgrado il tribunale di grado inferiore avesse riconosciuto che l'afghano si trovasse in una situazione molto difficile (era stato curato per disturbi psichici durante il suo soggiorno in Svizzera).

L'uomo era poi stato curato anche in una clinica in Italia. E in tali circostanze Anni Lanz non poteva invocare lo stato di emergenza e la tutela di interessi legittimi. Il giudizio delle istanze vallesane non era quindi indifendibile o motivato in modo inadeguato.

Il richiedente asilo, membro dell'esercito afghano, ed era fuggito da parenti in Svizzera, dove ha poi appreso dell'uccisione della moglie e del figlio in Afghanistan. Le sue condizioni psichiche sono quindi peggiorate.

Anni Lanz lo ha conosciuto nel carcere per le espulsioni di Basilea. Rapporti medici, che attestavano il rischio di suicidio, raccomandavano con insistenza di non rimandare il giovane in Italia, Paese di primo arrivo, ma di lasciarlo in Svizzera con la famiglia della sorella. Le autorità competenti in materia di asilo, in applicazione della Convenzione di Dublino, hanno però ordinato la sua espulsione verso l'Italia.

Dato che il profugo non aveva mai fatto domanda di asilo nella penisola, le autorità italiane hanno rifiutato di metterlo in un centro di accoglienza. L'uomo era quindi in giro per le strade di Milano in pieno inverno, senza bagagli, vestiti caldi, documenti e medicinali. Quando Anni Lanz è venuta a saperlo ha deciso di riportare l'uomo in Svizzera. Lo ha trovato alla stazione di Domodossola, in ipotermia e in uno stato disastrato. Quindi non ha visto altra soluzione che riportarlo nella Confederazione.

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