Ricorso respintoNessuna coercizione durante l'occupazione del centro commerciale a Friburgo
mp, ats
16.11.2023 - 12:25
Gli attivisti per il clima che hanno occupato un centro commerciale nella città di Friburgo durante il Black Friday del 2019 non saranno condannati per coercizione. Il Tribunale federale (TF) ha respinto un ricorso del Ministero pubblico friburghese.
mp, ats
16.11.2023, 12:25
16.11.2023, 12:31
SDA
Secondo i giudici losannesi, la pressione esercitata durante questa azione non è stata violenta e non ha causato danni.
Alla fine di novembre del 2019, gli attivisti avevano bloccato l'ingresso del centro. Per farlo, avevano utilizzato carrelli della spesa a cui alcuni si erano incatenati. Dopo due ore, la polizia aveva levato le barriere.
Il Tribunale cantonale friburghese aveva condannato i sette attivisti a multe di 150 franchi per aver contravvenuto a un ordine della polizia. Tuttavia, le condanne per coercizione pronunciate in primo grado erano state annullate.
Tolleranza da parte delle autorità
Il Ministero pubblico aveva allora presentato ricorso al Tribunale federale contro questo verdetto. In una sentenza pubblicata oggi, la prima Corte di diritto penale del TF ha respinto il ricorso. I giudici sottolineano che, in conformità con la propria giurisprudenza e con quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, le autorità devono mostrare una certa tolleranza nei confronti degli assembramenti pacifici non autorizzati. La libertà di riunione e di associazione non deve essere privata della sua sostanza.
Nella fattispecie, la manifestazione si è svolta senza violenza e il blocco dell'accesso principale al centro commerciale era direttamente collegato alla protesta del Black Friday. Inoltre, sebbene ai clienti sia stato impedito di entrare e uscire dalla sala principale, hanno potuto utilizzare altri ingressi con una apposita deviazione.
L'azione dei militanti per il clima non ha quindi messo in pericolo la vita degli utenti, secondo i giudici losannesi. Si sono pertanto allineati alla conclusione dell'istanza precedente, secondo cui la manifestazione era protetta dalla libertà di espressione e di riunione e non costituiva una coercizione.