Grigioni «Illegittima la detenzione di un richiedente d'asilo a Realta»

danu, ats

15.9.2022 - 12:27

Immagine d'illustrazione
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archivio Ti-Press

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un richiedente d'asilo che doveva essere respinto, ma che contestava le condizioni di detenzione in vista dell'espulsione. Ora l'uomo, rinchiuso nel penitenziario di Realta, nel comune di Cazis, nei Grigioni, dovrà essere rilasciato se le autorità grigionesi non lo potranno collocare entro cinque giorni in un centro adeguato.

Keystone-SDA, danu, ats

Il 37enne algerino aveva presentato una domanda di asilo nel 2015, poi respinta nel maggio 2017. Pochi mesi prima era stato condannato a 42 mesi di detenzione per rapina e tentate lesioni personali gravi. Nel 2021 gli erano stati inflitti altri sei mesi per furto. Il suo rimpatrio in Algeria era fallito a più riprese a causa delle misure di protezione del coronavirus e del suo comportamento.

L'uomo era stato incarcerato nel febbraio 2022 nel penitenziario di Realta in attesa del suo volo di rimpatrio in Algeria programmato per la fine di luglio. L'operazione era però fallita: l'espiazione della pena aveva richiesto più tempo del previsto e il Tribunale cantonale dei Grigioni aveva approvato la detenzione amministrativa del ricorrente fino alla fine di ottobre.

Struttura dedicata

Nella sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'algerino. Ricorda che la detenzione amministrativa deve essere effettuata in una struttura apposita ed esclusivamente dedicata a questo scopo.

In via eccezionale può essere effettuata in un carcere ordinario. Tuttavia, alla condizione che i detenuti siano sistemati in un reparto speciale e separati dagli altri carcerati. Secondo la giurisprudenza queste soluzioni devono rappresentare dei casi veramente isolati, debitamente giustificati, in modo che i tribunali possano, qualora necessario, esaminarne la loro legittimazione.

Carattere chiaramente carcerario

Pur non essendo una struttura speciale per l'esecuzione degli ordini di rimpatrio, dal 2009 l'istituto di Realta dispone di un'apposita sezione per questi residenti – con 19 posti su un totale di 120 -. Nel 2018, la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) aveva rilevato che questa soluzione era ancora di «carattere spiccatamente detentivo».

Nella loro argomentazione, le autorità grigionesi hanno contestato questo punto e sottolineato che le condizioni sono state migliorate, in particolare per quanto riguarda l'illuminazione e gli orari di apertura delle celle o di comunicazione con l'esterno.

Per la seconda corte di diritto pubblico del TF, la presa di posizione del Cantone dei Grigioni, in relazione al rapporto della CNPT, non è sufficiente. L'istanza precedente avrebbe dovuto fare riferimento al caso specifico del ricorrente per stabilire che gli elevati requisiti della giurisprudenza in materia di giustificazione erano stati soddisfatti.

In particolare, occorreva spiegare il motivo per cui, al termine dei sei mesi di pena, il ricorrente era stato trattenuto presso la struttura di Realta. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che, non avendolo fatto, è stato violato il suo diritto di essere ascoltato.

Il ricorso è stato quindi accolto e il detenuto dovrà essere rilasciato se non potrà essere collocato in un istituto idoneo entro cinque giorni dalla comunicazione della sentenza.

(sentenza 2C_662/2022 dell'8 settembre 2022)