Svizzera Asilo, aiuto sociale da versare solo una tantum

mh, ats

14.6.2024 - 12:07

Il ministro di giustizia e polizia Beat Jans
Il ministro di giustizia e polizia Beat Jans
Keystone

Se un richiedente asilo ammesso provvisoriamente riceve in un secondo momento lo statuto di rifugiato, i sussidi per l'aiuto sociale già corrisposti devono essere conteggiati.

Keystone-SDA, mh, ats

È quanto prevede una delle modifiche dell'ordinanza in materia, posta oggi in consultazione dal Consiglio federale fino al 9 ottobre, alla luce del cambio di prassi per le donne afghane dopo l'avvento al potere dei Talebani.

Dal giugno 2023 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha modificato il modo di procedere concedendo loro di regola l'asilo dopo un esame caso per caso. Ciò vale anche per le cittadine afgane ammesse provvisoriamente in Svizzera prima della nuova prassi, ricorda l'esecutivo in una nota.

Per i rifugiati riconosciuti, la Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell'aiuto sociale, per massimo cinque anni, sotto forma di somme forfettarie globali, mentre per le persone ammesse provvisoriamente, li versa per sette anni al massimo. Attualmente, se un'ammissione provvisoria viene trasformata in uno statuto di rifugiato nell'ambito di una domanda multipla, il termine di cinque anni per la compensazione dei costi dell'aiuto sociale ricominci a decorrere indipendentemente dai sussidi già versati durante la precedente ammissione provvisoria.

Per il Consiglio federale questa prassi non è giustificata né finanziariamente né oggettivamente. Propone pertanto che il periodo durante il quale sono stati già stati versati i sussidi sia conteggiato nella nuova durata complessiva. L'obiettivo è impedire che, in caso di cambiamento dello statuto, i Cantoni ricevano per altri cinque anni le somme forfettarie globali per la stessa persona, generando costi supplementari per la Confederazione.

Una seconda modifica riguarda le somme forfettarie per il soccorso d'emergenza destinato alle persone con statuto di protezione S. Queste vengono versate se la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda di protezione o di respingerla oppure se lo statuto di protezione S è stato revocato. Questa prassi, già oggi vigente, sarà sancita nell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie.