Svizzera Ok alla base legale per l'imposizione del telelavoro dei frontalieri francesi

cp, ats

13.3.2024 - 16:08

Frontalieri francesi alla dogana di  Moillesulaz nei pressi di Ginevra.
Frontalieri francesi alla dogana di Moillesulaz nei pressi di Ginevra.
Keystone

I frontalieri francesi potranno lavorare da casa (massimo 40%) venendo totalmente tassati in Svizzera. Quest'ultima verserà però a Parigi il 40% delle tasse riscosse sulle retribuzioni.

Keystone-SDA, cp, ats

È quanto prevede un progetto di legge del Consiglio federale approvato oggi dal Consiglio nazionale. Il dossier va agli Stati.

Come noto, in seguito della pandemia in Svizzera è aumentato fortemente il ricorso al telelavoro, una tendenza che per il governo lascerà un segno duraturo sul mondo del lavoro. Ciò vale anche per i frontalieri, il cui lavoro a domicilio va però a cozzare contro il diritto fiscale, ha spiegato in aula la «ministra» delle finanze Karin Keller-Sutter.

Per garantire che il telelavoro dei frontalieri francesi possa continuare ad essere tassato in Svizzera – senza quindi perdere substrato fiscale, ha fatto notare la consigliera federale sangallese – occorre modificare la legislazione. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI), ha spiegato, prevedono infatti che l'attività lavorativa dipendente venga tassata nello Stato in cui si è svolta fisicamente. Con il telelavoro sarebbe dunque competente il Paese di residenza dell'impiegato e non quello dove ha sede il datore di lavoro.

Per risolvere il problema, la Svizzera ha negoziato un accordo con la Francia – accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare le doppie imposizioni (CDI) – simile a quello con l'Italia. L'intesa, che deve venir approvata dai parlamenti delle parti contraenti – suggella una prassi già in atto dallo scoppio della pandemia di coronavirus.

L'intesa prevede che le retribuzioni connesse al lavoro in home office siano tassate nello Stato del datore di lavoro. La nuova soluzione dispone, inoltre, che lo Stato del datore di lavoro trasferisca a quello di domicilio del lavoratore il 40% – con l'Italia è il 25% – delle tasse riscosse sulle retribuzioni che il collaboratore ha percepito lavorando da casa. Al fine di garantire l'applicazione delle nuove disposizioni è previsto uno scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali.